venerdì 6 luglio 2007

U.F.O.

Primo e unico motivo che rende illegittimo il presente verbale di accertamento è che all’accendersi della luce gialla l’autoveicolo si trovava troppo vicino alla linea di arresto, pertanto il conducente si è trovato a dover disimpegnare l’incrocio senza indecisioni, poiché un improvviso arresto del veicolo avrebbe potuto causare tamponamenti. Ma la durata della luce gialla è risultata troppo limitata per consentire al conducente di attraversare l’incrocio prima che si illuminasse la luce rossa. Come si nota dalla prima immagine fotografica le ruote anteriori del veicolo si trovano a meno di un metro dalla linea di arresto. Una improvvisa frenata, per quanto la velocità dell’autoveicolo fosse limitata, avrebbe potuto causare pericolo per il conducente e per chi lo seguiva.
Occorre valutare che in molti casi la durata della luce gialla è troppo limitata o comunque non adeguata alla rete viaria, all’intersezione e al volume di traffico veicolare in atto.
Ciò confligge con la natura e la funzione del semaforo, il quale, ai sensi dell’Art. 158 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento del Codice della Strada), serve per regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione e non già per interrompere improvvisamente il flusso, con conseguente pericolo per la circolazione e per la vita umana stessa.
Per tali motivi il conducente non poteva far altro che disimpegnare immediatamente l’incrocio per evitare di causare incidenti.
P.Q.M.
Poiché le normative vigenti prevedono che il conducente disimpegni l’incrocio senza indecisioni qualora l’autoveicolo si trovi troppo vicino alla linea di arresto all’accendersi della luce gialla, e, soprattutto, non essendo colpevole il conducente di aver attraversato l’incrocio all’accendersi della luce rossa poiché la durata della luce gialla era troppo limitata per poter garantire un arresto sicuro dell’autoveicolo, il ricorrente
CHIEDE
1. Di voler respingere, previo annullamento del verbale, perché priva dei necessari presupposti, la richiesta sanzionatoria di € 151, 00.
2. Ai sensi dell’Art. 18 della L. 24.11.1981, N. 689, di essere sentito dalla S.V. per meglio poter argomentare le proprie difese.
Con ogni più ampia riserva.

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